Art. 100 c.p. — Recidiva facoltativa
Articolo abrogato dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni dalla l. 7 giugno 1974, n. 220.
Abrogato dal 12 aprile 1974 · versione 60 su Normattiva
Articolo abrogato dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni dalla l. 7 giugno 1974, n. 220.
Abrogato dal 12 aprile 1974 · versione 60 su Normattiva
2 versioni dal 1930
Collegamenti
Art. 74 — Art. 19 C.C. 22 luglio 1938
(Art. 19 C.C. 22 luglio 1938). ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, COME MODIFICATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153…
Art. 57 — Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari
… giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facolta' di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari.…
Art. 361 — Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive
… ricorso. --------------- AGGIORNAMENTO (67) La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore…
Art. 69 — Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
… inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e 112, primo…
Art. 174
Testo-art. 174 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 2218 — Bollatura facoltativa
L'imprenditore puo' far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Secondo la Commissione parlamentare vi sarebbe ragione di considerare la recidiva come circostanza aggravante soltanto quando essa si verifica tra delitti della stessa indole, tra contravvenzioni della stessa indole, o tra delitti e contravvenzioni della stessa indole. In sostanza si vorrebbe escludere la così detta recidiva generica. È questa una proposta contraria a tutto il sistema del codice (ampiamente esposto nella mia Relazione sul progetto definitivo, n. 108 e seguenti), e che, se accolta, segnerebbe un regresso rispetto allo stesso codice del 1889, il quale, quantunque in modo inadeguato, considera anche la recidiva generica come circostanza aggravante. Questa recidiva non solo dimostra, come la recidiva specifica, la persistenza nel delitto malgrado la condanna, la quale pur serve a trattenere da ulteriori ricadute la maggior parte dei condannati, ma rivela talvolta una versatilità delittuosa maggiore che la recidiva specifica, e quindi una non minore pericolosità sociale. Tuttavia, ad eliminare eventuali asprezze nell'applicazione delle regole fondamentali sulla recidiva, contenute nell'articolo 99, l'articolo successivo prescrive che, quando non si tratta di reati della stessa indole, il giudice ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni. La Commissione propose altresì di chiarire che le condanne, rispetto alle quali può verificarsi la recidiva, sono quelle divenute irrevocabili. Ma su questo punto nessun dubbio è possibile, e mi richiamo al mio avvertimento circa il concetto di condanna penale (v. n. 6, lett. D).
Relazione al Codice penale (1930), n. 61
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art100 · fonte su Normattiva