Art. 57Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari

Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facolta' di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art57 · fonte su Normattiva