Art. 57 — Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari
Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facolta' di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva