Secondo la Commissione parlamentare vi sarebbe ragione di considerare la recidiva come circostanza aggravante soltanto quando essa si verifica tra delitti della stessa indole, tra contravvenzioni della stessa indole, o tra delitti e contravvenzioni della stessa indole. In sostanza si vorrebbe escludere la così detta recidiva generica. È questa una proposta contraria a tutto il sistema del codice (ampiamente esposto nella mia Relazione sul progetto definitivo, n. 108 e seguenti), e che, se accolta, segnerebbe un regresso rispetto allo stesso codice del 1889, il quale, quantunque in modo inadeguato, considera anche la recidiva generica come circostanza aggravante. Questa recidiva non solo dimostra, come la recidiva specifica, la persistenza nel delitto malgrado la condanna, la quale pur serve a trattenere da ulteriori ricadute la maggior parte dei condannati, ma rivela talvolta una versatilità delittuosa maggiore che la recidiva specifica, e quindi una non minore pericolosità sociale. Tuttavia, ad eliminare eventuali asprezze nell'applicazione delle regole fondamentali sulla recidiva, contenute nell'articolo 99, l'articolo successivo prescrive che, quando non si tratta di reati della stessa indole, il giudice ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni. La Commissione propose altresì di chiarire che le condanne, rispetto alle quali può verificarsi la recidiva, sono quelle divenute irrevocabili. Ma su questo punto nessun dubbio è possibile, e mi richiamo al mio avvertimento circa il concetto di condanna penale (v. n. 6, lett. D).
Relazione al Codice penale (1930), n. 61