Art. 108 c.p.
Tendenza a delinquere
[1]E' dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumita' individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per se' e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.
[2]La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto e' originata dall'infermita' preveduta dagli articoli 88 e 89.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva