Art. 110 c.p.
Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva