Art. 112 c.p.Circostanze aggravanti

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[1]La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata:

[2]1° se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di cinque o piu', salvo che la legge disponga altrimenti;

[3]2° per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

[4]3° per chi, nell'esercizio della sua autorita', direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

[5]4° per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto, o una persona in stato d'infermita' o di deficienza psichica.

[6]Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art112 · fonte su Normattiva