Art. 120 c.p.Diritto di querela

[1]Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

[2]Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermita' di mente, il diritto di querela e' esercitato dal genitore o dal tutore.

[3]I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresi', in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volonta', espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art120 · fonte su Normattiva