Art. 124 c.p. — Termine per proporre la querela. Rinuncia
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[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
[2]Il diritto di querela non puo' essere esercitato se vi e' stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
[3]Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi.
[4]La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 18 marzo 1944 · versione 0 su Normattiva