Art. 124 c.p. — Termine per proporre la querela. Rinuncia
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[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
[2]Il diritto di querela non puo' essere esercitato se vi e' stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
[3]Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi.
[4]La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75
4con decorrenza dal 25 luglio 1943
Il Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto dall'art. 124 C.P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere".
Testo vigente dal 18 marzo 1944 al 19 maggio 2020 · versione 5 su Normattiva