Art. 124 c.p.Termine per proporre la querela. Rinuncia

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[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

[2]Il diritto di querela non puo' essere esercitato se vi e' stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

[3]Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi.

[4]La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75

4

con decorrenza dal 25 luglio 1943

Il Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto dall'art. 124 C.P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere".

Testo vigente dal 18 marzo 1944 al 19 maggio 2020 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art124 · fonte su Normattiva