Art. 137 c.p.Carcerazione preventiva

[1]La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

[2]La carcerazione preventiva e' considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art137 · fonte su Normattiva