Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 3 E 13 DELLA COSTITUZIONE- ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata con riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono la incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato, in quanto la carcerazione preventiva ha scopi essenzialmente connessi al processo e natura prevalentemente cautelare; percio', essa e' limitata, nei suoi effetti, all'ambito del processo nel corso del quale e' stato disposto, sicche' non e' immaginabile che possa assolvere alla funzione che le e' propria una precedente carcerazione preventiva subita' dall'imputato, benche' per gli stessi fatti, ma in altro processo celebrato all'estero e secondo le norme di un altro ordinamento giuridico. S. nn. 64/1970 e 96/1970.
Riguarda ancheart. 138 Codice penale
REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO ) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non viola il principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 137 e 138 del codice penale nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti di un cittadino o di uno straniero il giudizio penale seguito all'estero e' rinnovato nello Stato la durata della carcerazione preventiva subita all'estero viene calcolata solo ai fini dello scomputo della pena e non anche a quelli della durata della stessa carcerazione preventiva e del connesso termine per la scarcerazione automatica. Ed invero, la carcerazione preventiva, come parte, anche se anticipata, della pena, ha lo stesso contenuto afflittivo, comunque e dovunque sofferta, mentre la cautela processuale che in essa si estrinseca ha scopi propri in ciascuno dei due processi, quello svoltosi all'estero e quello che si rinnova nello Stato. Pertanto, la diversita', sotto questo profilo, delle due situazioni giuridiche esclude che possa configurarsi la violazione del principio di eguaglianza.
Riguarda ancheart. 138 Codice penale
REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE - ASSORBIMENTO SOTTO IL PIU' SPECIFICO PROFILO DELLA DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non ha alcun fondamento, con riferimento all'art. 2 della Costituzione, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui escludono l'incidenza della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato. Poiche' sotto lo stesso profilo e' stata denunciata la violazione dell'art. 13 della Costituzione che piu' specificatamente riguarda la materia in esame, in cui si discute del diritto del cittadino alla liberta' personale e del limite massimo della carcerazione preventiva, non e' necessaria una autonoma motivazione per dimostrare la infondatezza della dedotta questione.
Riguarda ancheart. 138 Codice penale
REATI E PENE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - COD. PEN., ARTT. 137 E 138 (COMBINATO DISPOSTO) - RINNOVAZIONE NELLO STATO DI GIUDIZIO PENALE SEGUITO ALL'ESTERO (NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO O DI UNO STRANIERO) - CARCERAZIONE PREVENTIVA SUBITA ALL'ESTERO - VIENE SCOMPUTATA DALLA DURATA DELLA PENA E NON ANCHE DA QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA CUI L'IMPUTATO VIENE SOTTOPOSTO NELLO STATO - NON E' VIOLATO L'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Anche con riferimento all'art. 13, comma quinto, della Costituzione non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 137 e 138 del codice penale, nella parte in cui esclude che la durata della carcerazione preventiva sofferta all'estero dall'imputato possa o debba essere computata ai fini della decorrenza del termine per la scarcerazione automatica nella carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato. Ed invero una tale operazione non e' concepibile fra due periodi di carcerazione preventiva che non sono fra loro fungibili, in quanto ognuno di essi e' volto a soddisfare esigenze proprie in ciascuno dei due processi e non e' idoneo percio' a spiegare alcun effetto nell'altro.
Riguarda ancheart. 138 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA DETENTIVA E CARCERAZIONE PREVENTIVA - INFUNGIBILITA' - COD. PEN., ART. 137, E COD. PROC. PEN., ART. 271, ULTIMO COMMA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13 E 27 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE SOSTANZIALMENTE IDENTICA AD ALTRA DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 del codice penale e 271 ultimo comma, del codice di procedura penale sull'infungibilita' tra carcerazione preventiva e misura di sicurezza detentiva, in quanto, nonostante la diversita' delle norme denunziate, trattasi della medesima questione di cui all'art. 206 c.p., gia' decisa, nel senso della infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sent. n. 96 del 1970 della Corte, sulla base di argomenti che valgono anche in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 271 r.d. 1399/1930