Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Riparazione pecuniaria - Pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno - Necessità che il pagamento sia effettuato per usufruire della sospensione condizionale della pena - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 210046).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 165, quarto comma, cod. pen. il quale ha la sola funzione di prevedere che, in caso di condanna per un reato cui si applica la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen., dichiarato costituzionalmente illegittimo con la medesima sentenza, il giudice debba subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione stessa.
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Concessione a persona che ne abbia già usufruito - Possibilità subordinata all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno o delle restituzioni - Denunciata disparità di trattamento - Incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b ), della legge n. 145 del 2004, nella parte in cui subordina la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile. Il rimettente muove da un presupposto interpretativo palesemente erroneo che pregiudica alla radice l'iter logico posto a base della valutazione di non manifesta infondatezza, in quanto non ha considerato la possibilità di subordinare la concessione della sospensione condizionale alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività - come previsto dal primo comma dell'art. 165 cod. pen., anch'esso modificato dalla novella del 2004 - tenuto conto anche dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta del beneficio da parte di chi ne abbia già usufruito, tanto più se formulata, come nella specie, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, implica la non opposizione del condannato alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen. ( Precedenti citati: ordinanze n. 42 del 2020, n. 59 del 2019, n. 202 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 79 del 2017 ).
Riguarda ancheart. 2 legge 145/2004
Thema decidendum - Questione dichiarata manifestamente inammissibile per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento - Assorbimento degli ulteriori profili di inammissibilità.
Dichiarata la manifesta inammissibilità, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b ), della legge n. 145 del 2004, restano assorbiti gli ulteriori profili di inammissibilità.
Riguarda ancheart. 2 legge 145/2004
REATI E PENE - COD. PEN., ART. 165 - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - FACOLTA' DEL GIUDICE DI SUBORDINARLA ALL'EFFETTIVA RIPARAZIONE DEL DANNO CAGIONATO DAL REATO - RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La facolta' del giudice di concedere la sospensione condizionale della pena subordinatamente all'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato previsto dall'art. 165 c.p. non contrasta con l'art. 3 Cost., poiche' risponde ad una apprezzabile esigenza di politica legislativa tendente ad eliminare le conseguenze dannose degli illeciti penali ed a garantire che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena . E cio' tenuto anche conto che l'art. 165 c.p. riconosce al giudice il potere di subordinare o meno all'adempimento dell'obbligo di risarcimento la sospensione della pena, a seguito della valutazione della capacita' economica del condannato, potere che costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico del reo in funzione delle sue condizioni economiche.
ONERI PATRIMONIALI - NORME CHE LI IMPONGONO AI SOGGETTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATI FINI - DIVERSA POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE A SECONDA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 165 (SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA).
Le norme che impongono oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini comportano inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa possibilita' di utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti che quei fini si propongono di conseguire. Da cio' non deriva, peraltro, che sempre ed in ogni caso norme di tale contenuto e di siffatta struttura si pongano in contrasto col principio di eguaglianza. Invero la disparita' di trattamento vietata dall'art. 3 Cost. puo' riconoscersi sussistente quando, rendendo impossibile al soggetto non abbiente il soddisfacimento dell'onere patrimoniale imposto dalla legge, costituisca ostacolo al positivo esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, ovvero quando la norma venga a determinare situazioni di privilegio o di svantaggio in difetto di una giustificazione ragionevolmente desumibile da esigenze obiettive.