Art. 165 c.p.Obblighi del condannato

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[1]La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno.

[2]Il giudice, nella sentenza, stabilisce il termine entro cui gli obblighi debbono essere adempiuti.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art165 · fonte su Normattiva