Art. 19 c.p. — Pene accessorie: specie
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[1]Le pene accessorie per i delitti sono:
[2]1° l'interdizione dai pubblici uffici;
[3]2° l'interdizione da una professione o da un'arte;
[4]3° l'interdizione legale;
[5]4° la perdita della capacita' di testare e la nullita' del testamento fatto prima della condanna;
[6]5° la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale.
[7]Pena accessoria per le contravvenzioni e' la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
[8]Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
[9]La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva