Art. 19 c.p. — Pene accessorie: specie
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[1]((Le pene accessorie per i delitti sono:
- 1)l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2)l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3)l'interdizione legale;
- 4)l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 5)l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 6)la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori.
[2]Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
- 1)la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- 2)la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)).
[3]Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
[4]La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 6 aprile 2001 · versione 91 su Normattiva