Art. 19 c.p.Pene accessorie: specie

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[1]((Le pene accessorie per i delitti sono:

  • 1)l'interdizione dai pubblici uffici;
  • 2)l'interdizione da una professione o da un'arte;
  • 3)l'interdizione legale;
  • 4)l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • 5)l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • 6)la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori.

[2]Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

  • 1)la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
  • 2)la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)).

[3]Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

[4]La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 6 aprile 2001 · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art19 · fonte su Normattiva