Art. 192 c.p. — Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva