Art. 194 c.p. — Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato
[1]Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.
[2]La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, e' necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente.
[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva