Art. 123 fallimentoEffetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e ((67-bis)) sono computati dalla data della sentenza di riapertura. ((Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.))

Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art123 · fonte su Normattiva