Art. 123 fallimento — Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e ((67-bis)) sono computati dalla data della sentenza di riapertura. ((Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.))
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva