Art. 197 c.p.Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

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[1]Gli enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le Provincie e i Comuni, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di contravvenzione che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualita' rivestita dal colpevole, sono obbligati al pagamento, in caso d'insolvibilita' del condannato, di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.

[2]Se tale obbligazione non puo' essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art197 · fonte su Normattiva