Art. 200 c.p.Applicabilita' delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

[1]Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

[2]Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e' diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

[3]Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.

[4]Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art200 · fonte su Normattiva