Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - In genere - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 t.u. stupefacenti) - Introduzione, mediante decretazione d'urgenza, della c.d. confisca obbligatoria allargata anche in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per il c.d. piccolo spaccio (art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti) - Applicazione anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del diritto di proprietà, come tutelato anche dal diritto convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 247001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. Add. CEDU, dell’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come conv., in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis cod. pen., nella parte in cui – in base all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, assunta come diritto vivente – prevede l’applicazione della confisca allargata nell’ipotesi di condanna o di patteggiamento anche per i delitti di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti (c.d. piccolo spaccio) commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 123 del 2023, come conv. Non è dubbio che le singole figure di confisca che abbiano nella sostanza natura punitiva debbano essere considerate quali autentiche “pene”. Tuttavia, al di là di ogni possibile disputa teorica circa la condivisibilità della riconduzione della confisca allargata alla categoria delle misure di sicurezza, la giurisprudenza di legittimità coglie nel segno allorché esclude ratio e natura stricto sensu punitiva della confisca allargata. La finalità della confisca allargata non è, infatti, quella di inasprire il trattamento sanzionatorio già previsto per il reato per il quale l’interessato venga condannato, ma piuttosto impedire che egli possa continuare a godere di beni da lui illecitamente acquisiti attraverso precedenti condotte criminose. Ne consegue l’applicabilità del principio sancito dall’art. 200, primo comma, cod. pen., secondo il quale la disciplina dell’istituto è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, e cioè al momento della sentenza di condanna di primo grado, senza che ciò contrasti con il divieto di applicazione retroattiva della legge penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. e all’art. 7 CEDU. Nemmeno può ritenersi che le esigenze di tutela del diritto di proprietà impediscano al legislatore e alla giurisprudenza penale di disporre la confisca allargata anche in sede di condanna o applicazione della pena su richiesta per fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, ma già costituenti reato all’epoca. In questo caso, infatti, il consociato non gode di alcun affidamento meritevole di tutela quanto al proprio diritto di proprietà sui beni oggetto di ablazione, trattandosi per l’appunto di beni che l’ordinamento ritiene essere stati acquistati mediante la commissione di fatti già previsti come reato dalla legge all’epoca in vigore e che comunque comportavano, già all’epoca della loro commissione, la confiscabilità dei beni medesimi.
Riguarda ancheart. 85-bis Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 4 d.l. 123/2023art. 236 Codice penaleart. 240-bis Codice penale
Costituzione e leggi costituzionali - Potestà legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma interna con norma CEDU - Proposizione della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Condizione dell'impossibilità di superare il denunciato contrasto in via interpretativa - Sussistenza, atteso l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità preclusivo di un'interpretazione adeguatrice.
L'apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell'adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, deve escludersi che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l'art. 7 della CEDU, tenuto conto dell'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità - e preclusivo di un'interpretazione adeguatrice - nel senso dell'applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008. Sui rapporti tra ordinamento interno e disposizioni della CEDU e, in particolare, sulle condizioni di proponibilità di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in caso di ritenuta violazione della norma convenzionale interposta, v. le citate sentenze n. 311/2009, n. 239/2009, n. 349/2007 e n. 348/2007. Per la manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, di altra questione evocante l'asserita violazione dell'art. 7 della CEDU in materia di confisca "per equivalente" ex art. 322- ter cod. pen., v. la citata ordinanza n. 97/2009.
Riguarda ancheart. 236 Codice penaleart. 186 Codice della stradaart. 187 Codice della stradaart. 4 d.l. 92/2008art. 1 legge 125/2008
Circolazione stradale - Reati di guida sotto l'influenza dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Confisca obbligatoria del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti - Applicazione retroattiva della misura - Denunciata lesione del principio di uguaglianza e asserita violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 230 e 236 cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quanto stabiliscono, in combinato disposto con gli artt. 186, comma 2, lett. c ), e 187, comma 1, ultimo periodo, cod. strada, come modificati, rispettivamente, dall'art. 4, commi 1, lett. b ), e 2, lett. b ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, che l'obbligatoria confisca del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool o di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, si applichi anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della censurata disciplina legislativa. Il riconoscimento della natura di misura sanzionatoria, propria della confisca de qua , esclude che nel caso in esame venga in rilievo una misura di sicurezza, sicché risulta irrilevante, nel giudizio principale, la questione relativa alla compatibilità con l'art. 7 della CEDU degli artt. 230 e 236 cod. pen., giacché essi hanno la funzione di regolare l'applicazione delle misure di sicurezza in senso proprio e non di misure, in senso lato, sanzionatorie.
Riguarda ancheart. 236 Codice penale
Reati tributari - Confisca - Confisca obbligatoria cd. "per equivalente" di beni di cui il reo abbia la disponibilità stabilita con la legge n. 244/2007 - Applicabilità della misura anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della predetta legge - Lamentata violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322- ter del codice penale e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., nella parte in cui essi prevedono la confisca obbligatoria cosiddetta "per equivalente" di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge. Invero il giudice a quo muove da un erroneo presupposto interpretativo posto che la Corte di cassazione ha affermato che la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive. A tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i princípi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente. - In relazione all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione citato, v., ex multis , Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008.
sentenza 97/2009massima n. 33294 Riguarda ancheart. 322-ter Codice penaleart. 1 legge 244/2007
Reati tributari - Confisca "per equivalente" stabilita con legge n. 244/2007- Applicabilità della misura e, correlativamente, del sequestro preventivo, anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della predetta legge - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento, in riferimento ai reati non tributari indicati dalla legge n. 300/2000, commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, per i quali la suddetta confisca e' esclusa - Lamentata violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Cedu - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322- ter del codice penale, dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui essi prevedono la confisca obbligatoria e, correlativamente, il sequestro preventivo, per un valore corrispondente a quello del profitto, per i reati tributari commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 244/2007. Invero, il giudice a quo muove da un erroneo presupposto interpretativo perché, come la Corte ha già rilevato, l'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 - con il quale la disciplina della confisca "per equivalente" di cui all'art. 322- ter cod. pen. è stata estesa ai reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10- bis , 10- ter e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 - non opera retroattivamente. Invero, la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive. A tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente. In senso analogo, v., citata, ordinanza n. 97/2009. In relazione all'indirizzo della C.E.D.U. citato, v. sentenza n. 307°/1995, Welch v. Regno Unito. In relazione all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, riguarda solo la diversa ipotesi di misure di sicurezza prive del carattere di afflittività peculiare della confisca per equivalente, v., citate, ex multis , Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008.
Riguarda ancheart. 322-ter Codice penaleart. 321 Codice di procedura penaleart. 1 legge 244/2007
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - APPLICAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' esclusa la retroattivita` delle misure di sicurezza - ovvero la loro applicabilita` per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le preveda - data la correlazione delle misure alla pericolosita`, che e` situazione, per sua natura, attuale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 25, commi secondo e terzo, Cost. - dell'art. 200, comma primo, cod. pen., concernente l'applicazione nel tempo delle misure di sicurezza; con riguardo, nella specie, alla confisca del veicolo prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689). cfr. Sent. n. 19/1974.