Art. 209 c.p.Persona giudicata per piu' fatti

[1]Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, piu' fatti per i quali siano applicabili piu' misure di sicurezza della medesima specie, e' ordinata una sola misura di sicurezza.

[2]Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o piu' delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.

[3]Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.

[4]Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l'esecuzione.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art209 · fonte su Normattiva