Sentenza n. 79/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1974 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204, 213 e
216, secondo comma, del codice penale, e dell'art. 633 del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal
tribunale di Torino nel procedimento per incidente di esecuzione
sollevato da Tagliani Alfredo, iscritta al n. 62 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del
2 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
In fatto e in diritto:
1. - Con ordinanza 18 dicembre 1972 il tribunale di Torino, in sede
di procedimento per incidente di esecuzione, ha sollevato, con
riferimento agli artt. 3, 27 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 216 e 213 del codice penale,
nella parte in cui non prevedono l'esclusione della assegnazione ad una
casa di lavoro o ad una colonia agricola delle persone inabili al
lavoro, nonché degli artt. 633 del codice di procedura penale e 204
del codice penale, laddove non prevedono l'accertamento della
eseguibilità delle misure di sicurezza di cui sopra prima che ne sia
ordinata la esecuzione.
2. - La stessa questione, limitatamente all'art. 216 del codice
penale e in riferimento agli stessi articoli della Costituzione, è
stata dichiarata non fondata da questa Corte con le sentenze n. 167 del
21 novembre 1972 e n. 148 del 28 giugno 1973. Consegue la manifesta
infondatezza della proposta questione per quanto riguarda detto
articolo del codice penale.
3. - La questione è, inoltre, non fondata in ordine agli altri
articoli di legge richiamati nell'ordinanza.
Una volta riconosciuta la legittimità costituzionale della
applicazione delle misure di sicurezza stesse (sentenze n. 167 del
1972 e n. 148 del 1973), viene meno, di riflesso, la fondatezza, nei
limiti e negli aspetti in cui viene proposta, della questione nei
riguardi degli artt. 204 e 213 del codice penale e 633 del codice di
procedura penale.
Infatti, per detti articoli la questione fa perno sulla loro
stretta correlazione con l'art. 216 e, quindi, sulla legittimità o non
legittimità costituzionale di questo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata
con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 27 e
38 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze n.
167 del 21 novembre 1972 e n. 148 del 28 giugno 1973;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 204 e 213 del codice penale e 633 del codice di procedura
penale, sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento agli artt.
3,27 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte