Il ricovero nel riformatorio giudiziario deve essere ordinato, per un tempo non inferiore a tre anni, qualunque sia il reato commesso, se si tratta di un minore degli anni diciotto, che non solo risulti imputabile, ma che sia altresì delinquente abituale, professionale o per tendenza. Quando egli compie gli anni ventuno, il giudice deve ordinarne l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (articolo 226). La Commissione parlamentare propose di sostituire alle parole: «quando egli raggiunga gli anni ventuno», le altre: «quando durante l'esecuzione della misura di sicurezza il minore raggiunga gli anni ventuno». Devesi peraltro notare che il minore può pervenire a questa età senza avere effettivamente subito il ricovero nel riformatorio, o perchè latitante, o perchè in espiazione di pena. Il testo della disposizione risponde quindi alle esigenze della maggiore precisione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 111
La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza (art. 228). La Commissione parlamentare m'invitò ad esaminare se e in quali limiti sia invece da affidare tale sorveglianza ai Comitati di patronato. Non credo che si possa lasciare ai privati l'esercizio di questa pubblica funzione delicatissima e gelosissima, fuori dei casi in cui, limitatamente ai minorenni, provvedano leggi speciali. Anche ragioni d'ordine pratico, che è superfluo rammentare, mi confortano in questa convinzione. La stessa Commissione propose di dare potestà, o, meglio, di fare obbligo al giudice di sorveglianza di controllare il modo con il quale viene eseguita la sottoposizione alla libertà vigilata. È praticamente impossibile che il giudice faccia questo controllo. L'effettiva sorveglianza, perchè l'individuo non trasgredisca agli obblighi cui è soggetto, non può essere esercitata che dall'Autorità di pubblica sicurezza, la quale dispone di tutti i mezzi necessari. Se poi si verificheranno trasgressioni, il magistrato provvederà. Non si può affidare al giudice un potere di controllo sull'attività dell'Autorità di pubblica sicurezza; ciò potrebbe diminuire l'efficacia dell'opera di questa Autorità, creando conflitti e producendo altri inconvenienti. Nell'Autorità di pubblica sicurezza, come in ogni altra Autorità dello Stato, si deve avere fiducia. L'antica diffidenza verso l'Autorità non può trovare ricetto nelle leggi del nuovo Stato Italiano. La Commissione predetta vorrebbe poi che la libertà vigilata non si applicasse ai colpevoli di delitti politici, perchè, a suo avviso, in questo caso tale misura non avrebbe scopo, tenuto conto che fine ultimo di essa è il riadattamento mediante il lavoro, così che sarebbe più idoneo il divieto di soggiorno e il confino. Senonchè sarebbe contrario ai criteri, con i quali il codice considera i delitti politici, accogliere la proposta della Commissione. Nè deve dimenticarsi che il delitto politico può non differenziarsi dal delitto comune, che per il fatto d'essere stato determinato da motivi politici. È vero che lo scopo ultimo della libertà vigilata è il riadattamento; ma non è detto che il delinquente politico non possa essere riadattato: anzi, tale riadattamento lo si è veduto abbastanza spesso in questi ultimi tempi. Aggiungasi che, insieme col detto scopo, la libertà vigilata ha anche quello, più immediato, di prevenire nuovi reati, e tale prevenzione è necessaria per i delinquenti politici non meno che per i delinquenti comuni. Non è del resto escluso che il divieto di soggiorno possa essere applicato ai delinquenti politici; anzi l'articolo 233, relativo a tale misura di sicurezza, menziona espressamente i più caratteristici delitti politici. Quanto poi al confino, esso non è tra le misure di sicurezza prevedute dal codice penale. Il progetto, nell'articolo 236 (230 del codice), stabiliva che, agli effetti dell'applicazione della libertà vigilata, nel caso in cui una persona sia giudicata per più delitti, si dovesse tener conto della pena complessiva, inflitta secondo le norme riguardanti il concorso di reati. Ho soppresso questa disposizione, perchè l'ho trovata superflua. Il caso, invero, è regolato dall'articolo 76, per il quale le pene cumulate si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico, se la legge non dispone diversamente. E questa norma, naturalmente, si applica tanto se le varie pene sono inflitte con unica sentenza, quanto se sono applicate con sentenze separate.