Art. 228 c.p.
Liberta' vigilata
[1]La sorveglianza della persona in stato di liberta' vigilata e' affidata all'Autorita' di pubblica sicurezza.
[2]Alla persona in stato di liberta' vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.
[3]Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.
[4]La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.
[5]La liberta' vigilata non puo' avere durata inferiore a un anno.
[6]Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva