Art. 236 c.p.
Specie: regole generali
[1]Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:
[2]1° la cauzione di buona condotta;
[3]2° la confisca.
[4]Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.
[5]Alla cauzione di buona condotta si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva