Art. 26 c.p.
Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20)) ((ne' superiore a euro 10.000)).
Testo vigente dal 8 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 223 su Normattiva
Apro la norma…
Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20)) ((ne' superiore a euro 10.000)).
Testo vigente dal 8 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 223 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
I limiti generali fissati per la pena della multa (articolo 24) sono cinquanta lire nel minimo e cinquantamila lire nel massimo. Le particolari disposizioni, poi, che prevedono i singoli reati, punibili esclusivamente o alternativamente con la multa, determinano il minimo e il massimo speciali di tale pena per ciascuno di quei reati. Ma, con provvida disposizione, è stabilito (art. 24) che, quando, per le condizioni economiche del reo, la multa comminata dalla legge per un determinato reato può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo, di guisa che, se per un reato il massimo speciale sia eguale al massimo generale della multa, questa pena può salire sino a centocinquantamila lire. Senonchè, data la formulazione dell'articolo 24 del progetto definitivo, quella facoltà d'aumento non si sarebbe potuta applicare quando, trattandosi di un delitto determinato da motivi di lucro e punibile con la sola reclusione, il giudice avesse ritenuto opportuno di aggiungere la multa a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo. Mi è parso che l'aumento del triplo fosse giustificato anche in questo caso. Ho pertanto modificato la struttura dell'articolo 24, spostando i due capoversi, così da rendere possibile l'aumento del triplo in tutte le ipotesi considerate nell'articolo medesimo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 18
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art26 · fonte su Normattiva