Art. 26 c.p.
Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20)) ((ne' superiore a euro 10.000)).
Testo vigente dal 8 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 223 su Normattiva
Apro la norma…
Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20)) ((ne' superiore a euro 10.000)).
Testo vigente dal 8 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 223 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PENA - AMMENDA - FACOLTA' DI AUMENTO FINO AL TRIPLO - MANCATA PREVISIONE DELLA CONTESTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE LEGITTIMANTI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Vanno restituiti al giudice a quo, perche' accerti la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla stregua della legge 24 novembre 1981, n. 689, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, secondo comma, cod. pen. - concernente la facolta' del giudice di aumentare la pena dell'ammenda fino al triplo quando essa, anche se applicata nel massimo, possa presumersi inefficace per le condizioni economiche del reo - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto detta disposizione non prevede l'obbligo della preventiva contestazione delle circostanze che legittimano tale aumento. Nel nuovo testo dell'art. 26, cod. pen., come sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la disposizione impugnata e' stata infatti soppressa, mentre l'analoga previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 133 bis, cod. pen., - introdotto con l'art. 100 della medesima legge n. 689 del 1981 - risulta inserita in un diverso contesto normativo, nel quale le condizioni economiche del reo assurgono a criterio generale di determinazione della pena pecuniaria (primo comma) e vengono in considerazione, non solo per consentirne l'aumento fino al triplo quando la misura massima sia ritenuta inefficace, ma anche per legittimare la diminuzione sino ad un terzo della pena minima, quando questa sia ritenuta eccessivamente gravosa.
Riguarda ancheart. 101 legge 689/1981
PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 26, SECONDO COMMA - AUMENTO DELL'AMMENDA IN CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL REO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Non contrasta con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, l'art. 26, secondo comma, codice penale, secondo cui il giudice ha la facolta' di aumentare sino al triplo l'ammenda quando, per le condizioni economiche del reo, puo' presumersi che quella stabilita dalla legge risulti per lui inefficace. Il criterio ispiratore di questa norma e' certo un criterio di discriminazione fondato sulle condizioni personali; ma esso pero' non e' affatto contrario alla logica e alla ragionevolezza, essendo diretto a soddisfare il principio della individualizzazione della pena, la quale deve essere in grado di possedere, anche nei confronti dei piu' abbienti, quella necessaria efficacia afflittiva e intimidatrice che rappresenta l'obbiettivo, se non unico, almeno precipuo, di ogni genere di pena.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art26 · fonte su Normattiva
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.