Art. 26 c.p. — Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20)) ((ne' superiore a euro 10.000)).
Testo vigente dal 8 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 223 su Normattiva
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20)) ((ne' superiore a euro 10.000)).
Testo vigente dal 8 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 223 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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6 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PENA - AMMENDA - FACOLTA' DI AUMENTO FINO AL TRIPLO - MANCATA PREVISIONE DELLA CONTESTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE LEGITTIMANTI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Vanno restituiti al giudice a quo, perche' accerti la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla stregua della legge 24 novembre 1981, n. 689, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, secondo comma, cod. pen. - concernente la facolta' del giudice di aumentare la pena dell'ammenda fino al triplo quando essa, anche se applicata nel massimo, possa presumersi inefficace per le condizioni economiche del reo - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto detta disposizione non prevede l'obbligo della preventiva contestazione delle circostanze che legittimano tale aumento. Nel nuovo testo dell'art. 26, cod. pen., come sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la disposizione impugnata e' stata infatti soppressa, mentre l'analoga previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 133 bis, cod. pen., - introdotto con l'art. 100 della medesima legge n. 689 del 1981 - risulta inserita in un diverso contesto normativo, nel quale le condizioni economiche del reo assurgono a criterio generale di determinazione della pena pecuniaria (primo comma) e vengono in considerazione, non solo per consentirne l'aumento fino al triplo quando la misura massima sia ritenuta inefficace, ma anche per legittimare la diminuzione sino ad un terzo della pena minima, quando questa sia ritenuta eccessivamente gravosa.
Riguarda ancheart. 101 legge 689/1981
PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 26, SECONDO COMMA - AUMENTO DELL'AMMENDA IN CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL REO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Non contrasta con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, l'art. 26, secondo comma, codice penale, secondo cui il giudice ha la facolta' di aumentare sino al triplo l'ammenda quando, per le condizioni economiche del reo, puo' presumersi che quella stabilita dalla legge risulti per lui inefficace. Il criterio ispiratore di questa norma e' certo un criterio di discriminazione fondato sulle condizioni personali; ma esso pero' non e' affatto contrario alla logica e alla ragionevolezza, essendo diretto a soddisfare il principio della individualizzazione della pena, la quale deve essere in grado di possedere, anche nei confronti dei piu' abbienti, quella necessaria efficacia afflittiva e intimidatrice che rappresenta l'obbiettivo, se non unico, almeno precipuo, di ogni genere di pena.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della provincia autonoma di Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30 (Integrazione della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sull'applicazione delle sanzioni amministrative) sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal pretore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe…
ECLI:IT:COST:1997:149 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.26, comma primo, c.p.m.p. sollevata dal Tribunale militare territoriale di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe, nei confronti dell'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…
ECLI:IT:COST:1987:220 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRA…
ECLI:IT:COST:1985:4 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma secondo, del Codice penale in relazione all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968. ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE…
ECLI:IT:COST:1968:104 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, lett. c, del D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, proposta dall'ordinanza del Pretore di Prato del 18 luglio 1962, in relazione all'art. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, ed all'articolo 26 del Codice penale, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella…
ECLI:IT:COST:1963:89 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 24 — Multa
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, ne' superiore a euro 50.000. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa…
Art. 133-ter — Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
… pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione. In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.…
Art. 40-quinquies — Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita
Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta', se il quantitativo …
Art. 336 — Sanzioni
… che il fatto non costituisce reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro 52,00 e non superiore a euro 516,00. La sanzione amministrativa e' inflitta previa contestazione della violazione e se il trasgressore…
Art. 59 — Sanzioni (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562)
Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si e' tentato di evadere, non inferiore in ogni…
Art. 70
… infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie L'irrogazione…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
I limiti generali fissati per la pena della multa (articolo 24) sono cinquanta lire nel minimo e cinquantamila lire nel massimo. Le particolari disposizioni, poi, che prevedono i singoli reati, punibili esclusivamente o alternativamente con la multa, determinano il minimo e il massimo speciali di tale pena per ciascuno di quei reati. Ma, con provvida disposizione, è stabilito (art. 24) che, quando, per le condizioni economiche del reo, la multa comminata dalla legge per un determinato reato può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo, di guisa che, se per un reato il massimo speciale sia eguale al massimo generale della multa, questa pena può salire sino a centocinquantamila lire. Senonchè, data la formulazione dell'articolo 24 del progetto definitivo, quella facoltà d'aumento non si sarebbe potuta applicare quando, trattandosi di un delitto determinato da motivi di lucro e punibile con la sola reclusione, il giudice avesse ritenuto opportuno di aggiungere la multa a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo. Mi è parso che l'aumento del triplo fosse giustificato anche in questo caso. Ho pertanto modificato la struttura dell'articolo 24, spostando i due capoversi, così da rendere possibile l'aumento del triplo in tutte le ipotesi considerate nell'articolo medesimo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 18
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art26 · fonte su Normattiva