Art. 270-quater c.p. — Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale
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((Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.)).
Testo vigente dal 2 agosto 2005 al 21 aprile 2015 · versione 203 su Normattiva