Art. 270-quinquies c.p.Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale

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Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Testo vigente dal 2 agosto 2005 al 21 aprile 2015 · versione 203 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art270quinquies · fonte su Normattiva