La Commissione parlamentare propose che l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266) fosse punita non solo quando avvenga pubblicamente, ma altresì quando sia commessa in privato, mentre la pubblicità avrebbe dovuto costituire una circostanza aggravante. Alla Commissione sembrò che la propaganda spicciola, presso singoli militari, sia la più pericolosa. Nel progetto preliminare (art. 271) non era stata considerata la pubblicità come elemento costitutivo del delitto appunto per il motivo indicato dalla Commissione. Assai volentieri pertanto ho aderito ora alla proposta, eliminando la pubblicità dagli elementi costitutivi del reato e facendone solo una circostanza aggravante. E, in verità, l'istigazione fatta a militari in privato costituisce di per sè un grave pericolo, anche quando la disobbedienza alle leggi non si sia verificata e il reato istigato non sia stato commesso. La comunanza di vita dei militari rende assai pericolosa la propaganda in privato presso singoli militari, perchè questa forma di istigazione si rivolge, per lo più, a giovani che, facilmente suggestionabili, sono indotti a comunicare ai propri compagni idee, impressioni, sentimenti, in loro sorti a causa dell'istigazione, determinando, in tal modo, la possibilità di uno stato d'animo collettivo assai pericoloso al mantenimento della disciplina militare e all'osservanza dei doveri militari.
Relazione al Codice penale (1930), n. 126
Nel progetto, mentre si provvedeva alla repressione delle associazioni sovversive a carattere bolscevico o anarchico, mancava un'apposita disposizione atta a reprimere l'attività di quelle associazioni che, pur non essendo come le prime egualmente pericolose per la sicurezza dello Stato, tuttavia, svolgendo o proponendosi di svolgere un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, attuano un'azione che costituisce un grave pericolo per la predetta sicurezza. Poichè le necessità di tale disposizione appariva evidente, per sopperire alla lacuna in discorso, accanto e a integrazione delle norme con cui è represso il delitto anarchico, ho redatto un apposito articolo. In rispondenza, poi, a quest'ultima nuova disposizione, ho provveduto a reprimere la propaganda avente per oggetto i fatti in essa preveduti e l'apologia dei fatti medesimi.
Relazione al Codice penale (1930), n. 127
Quanto all'incriminazione dell'illecita costituzione e della illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale (articoli 273, 274), la Commissione parlamentare ne propose la soppressione, «riservando, questa materia alle leggi civili». Veramente non alle sole leggi «civili» spetta la regolamentazione di questa materia, che a tali leggi può interessare in minima parte, ma anche e sopra tutto alle leggi di polizia. E già abbiamo parecchie di queste leggi che si occupano delle associazioni con o senza carattere internazionale (3), nè potrà tardare una disciplina legislativa generale di questa importante e delicata materia. Ma è opportuno che le sanzioni per le violazioni delle norme speciali sulle associazioni di carattere internazionale, in quanto tali violazioni interessano la personalità internazionale dello Stato, siano date dal codice penale, perchè in tal modo si fornisce un incitamento e una guida alla legislazione speciale e si fissa un elemento non soggetto a quelle più o meno frequenti variazioni, alle quali sottostanno le leggi speciali. Già nel mio discorso al Senato, del 19 novembre 1925, e nella Relazione sul progetto definitivo (n. 274), notai che i nostri ordinamenti politici ormai più non consentono, in questa materia, soluzioni che non siano ispirate a sicurezza di criteri e garantite dalla certezza del diritto obiettivo. Appunto per ciò ho formulato le norme in discorso, che innovano radicalmente rispetto alle concezioni e ai sistemi del passato. Poco importa che codeste disposizioni siano, almeno in parte, inapplicabili allo stato della legislazione; esse cesseranno di essere norme in bianco quando, in un tempo, ripeto, non lontano, sarà adempiuta la promessa fatta per mio mezzo dal Governo al Parlamento, di provvedere alla completa disciplina legislativa delle associazioni. Si avrà così il vantaggio di un codice penale completo anche su questo punto.
Relazione al Codice penale (1930), n. 128