Art. 275-septies c.p.Circostanze attenuanti

Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.

Testo vigente dal 24 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 386 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art275septies · fonte su Normattiva