Art. 287 c.p.Usurpazione di potere politico o di comando militare

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[1]Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

[3]Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art287 · fonte su Normattiva