Art. 289 c.p.Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali

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[1]E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

[2]1° al Re o al Reggente l'esercizio della sovranita';

[3]2° al Governo del Re o al Capo del Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

[4]3° al Gran Consiglio del Fascismo, al Senato o alla Camera dei deputati l'esercizio delle loro funzioni.

[5]La pena e' della reclusione da tre a dieci anni, se il fatto e' diretto soltanto a turbare l'esercizio della sovranita', o delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art289 · fonte su Normattiva