Art. 289 c.p. — Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali
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[1]E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
[2]1° al Re o al Reggente l'esercizio della sovranita';
[3]2° al Governo del Re o al Capo del Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
[4]3° al Gran Consiglio del Fascismo, al Senato o alla Camera dei deputati l'esercizio delle loro funzioni.
[5]La pena e' della reclusione da tre a dieci anni, se il fatto e' diretto soltanto a turbare l'esercizio della sovranita', o delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva