Art. 289 c.p. — Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali
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[1]E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
[2]1° al Re o al Reggente l'esercizio della sovranita';
[3]2° al Governo del Re o al Capo del Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
[4]3° ((...)), al Senato o alla Camera dei deputati l'esercizio delle loro funzioni. 6
[5]La pena e' della reclusione da tre a dieci anni, se il fatto e' diretto soltanto a turbare l'esercizio della sovranita', o delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288
6Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Testo vigente dal 10 novembre 1944 al 4 dicembre 1947 · versione 7 su Normattiva