Art. 289 c.p.Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali

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[1]E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

[2]1° al Re o al Reggente l'esercizio della sovranita';

[3]2° al Governo del Re o al Capo del Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

[4]3° ((...)), al Senato o alla Camera dei deputati l'esercizio delle loro funzioni. 6

[5]La pena e' della reclusione da tre a dieci anni, se il fatto e' diretto soltanto a turbare l'esercizio della sovranita', o delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Testo vigente dal 10 novembre 1944 al 4 dicembre 1947 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art289 · fonte su Normattiva