Art. 289 c.p. — Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali
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[1]((E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
- 1)al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
- 2)all'Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative o ad una di queste o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
[2]La pena e' della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto e' diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288
6Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Testo vigente dal 4 dicembre 1947 al 22 agosto 1957 · versione 14 su Normattiva