Art. 292 c.p. — Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
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[1]Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
[2]Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
[3]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 28 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva