Art. 83 — Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato
[1]Il militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, e' punito con la reclusione militare da tre a sette anni.
[2]Se il fatto e' commesso in territorio estero, la pena e' della reclusione militare da tre a dodici anni.
[3]Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva