Art. 292 c.p.Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

[1]((Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena e' aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

[2]Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la reclusione fino a due anni.

[3]Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali)).

Testo vigente dal 28 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 211 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art292 · fonte su Normattiva