Art. 303 c.p. — Pubblica istigazione e apologia
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[1]Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' fra i delitti indicati nell'articolo precedente e' punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
[2]La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' fra i delitti indicati nell'articolo precedente.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 22 maggio 1970 · versione 0 su Normattiva