Art. 303 c.p.Pubblica istigazione e apologia

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[1]Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' fra i delitti indicati nell'articolo precedente e' punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

[2]La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' fra i delitti indicati nell'articolo precedente. 48 56

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283

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Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali: [...] f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorche' l'istigazione o l'apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale e' applicabile il presente provvedimento di amnistia"; - (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che e' inoltre concessa amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale"; - (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

Testo vigente dal 22 maggio 1970 al 13 luglio 1999 · versione 50 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art303 · fonte su Normattiva