Art. 305 c.p. — Cospirazione politica mediante associazione
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[1]Quando tre o piu' persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
[2]Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da due a otto anni.
[3]I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
[4]Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o piu' dei delitti sopra indicati.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 22 maggio 1970 · versione 0 su Normattiva