Sentenza n. 142/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313,
terzo comma, e degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 del codice penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Marrone
Franco, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971;
2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1971 dalla Corte d'assise di
Roma nel procedimento penale a carico di De Medio Paolo ed altri,
iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972;
3) ordinanza emessa il 21 settembre 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Gibelli
Giovanni Battista ed altri, iscritta al n. 41 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5
aprile 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 22 febbraio 1971 nel corso di un
procedimento penale a carico di Marrone Franco, il giudice istruttore
presso il tribunale di La Spezia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale - per contrasto con le disposizioni contenute nel titolo
quarto, sezione prima, della parte seconda e, segnatamente, con l'art.
104, nonché in relazione all'art. 3 della Costituzione - dell'art.
313, secondo capoverso, del codice penale, limitatamente alla parte in
cui prevede che l'autorizzazione a procedere venga concessa dal
Ministro della giustizia anziché dal Consiglio superiore della
magistratura.
Sotto il profilo della rilevanza, il giudice a quo fa notare che
l'eventuale accoglimento della questione farebbe mancare la condizione
di procedibilità in ordine al reato in oggetto.
Nel merito, l'ordinanza si richiama alla sentenza n. 15 del 1969 di
questa Corte, che ha dichiarato illegittima la stessa disposizione,
nella parte in cui attribuiva il potere di concedere l'autorizzazione a
procedere al Ministro di grazia e giustizia, anziché alla Corte
stessa, per il reato di vilipendio in danno di essa: nella specie,
trattandosi di vilipendio all'ordine giudiziario, la correlativa
potestà dovrebbe spettare al Consiglio superiore della magistratura,
che ne è l'organo rappresentativo.
La norma impugnata contrasterebbe, inoltre, con il principio di
eguaglianza, verificandosi un'ingiustificata disparità di trattamento
fra coloro che siano imputati del reato di vilipendio nei confronti
delle Camere o della Corte costituzionale e chi debba rispondere dello
stesso reato nei confronti dell'ordine giudiziario, poiché in questa
seconda ipotesi la valutazione sull'opportunità del promuovimento
dell'azione penale risulterebbe priva delle garanzie di forma e di
sostanza connesse alla deliberazione di un organo collegiale e
spetterebbe per di più ad un organo appartenente ad un potere diverso
da quello cui inerisce l'istituzione offesa.
2. - Questione sostanzialmente analoga, ma limitatamente al primo
dei due profili di legittimità costituzionale innanzi menzionati, è
stata dedotta dalla Corte di assise di Roma, con ordinanza emessa il 22
febbraio 1971 nel corso di un procedimento penale a carico di De Medio
Paolo ed altri.
3. - In questo secondo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale
dello Stato, con deduzioni depositate il 22 marzo 1972, nelle quali
sostiene fra l'altro, che il precedente costituito dalla sentenza n. 15
del 1969, già ricordata, verrebbe nella specie male invocato, non
potendosi considerare valevole anche per l'ordine giudiziario il
criterio analogico seguito dal legislatore costituzionale nel regolare
la posizione della Corte costituzionale e dei suoi componenti alla
stregua di quella del Parlamento e dei suoi membri: la scelta
dell'organo più idoneo a pronunciarsi sull'autorizzazione dovrebbe
perciò considerarsi rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato si precisano nella
richiesta di una dichiarazione di infondatezza della questione.
4. - Una terza ordinanza, emessa dal giudice istruttore presso il
tribunale di Genova il 21 settembre 1971, nel corso di un procedimento
penale a carico di Gibelli Giovanni Battista ed altri, propone
questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 313 cod. pen., nella parte in cui subordina
all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia l'esercizio
dell'azione penale per il reato di vilipendio alla Magistratura, per
contrasto con gli artt. 102 e 104 della Costituzione;
b) degli artt. 266, 270, 272, 305, 415 cod. pen. per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, nell'assunto che la disciplina in essi
contenuta per reati politici dia luogo ad una ingiustificata disparità
di trattamento rispetto alle non dissimili fattispecie, rispettivamente
previste all'art. 414 o all'art. 416 del codice penale.
La prima questione viene dedotta sotto un duplice profilo:
contrasto della norma in esame con l'art. 104 Cost. secondo una
motivazione sostanzialmente analoga a quella delle ordinanze che
precedono; ed inoltre, più radicalmente, contrasto dell'istituto
dell'autorizzazione a procedere con l'art. 102 Cost., perché il suo
diniego se non anche la sua concessione integrerebbe, comunque, un modo
di esercizio della funzione giurisdizionale da parte di un organo
amministrativo o politico.
Le altre questioni muovono tutte dalla comune premessa che le norme
impugnate costituiscano puntualizzazioni di più ampie ipotesi
criminose trattate meno severamente dal legislatore: la diversità di
valutazione che giuoca, cioè, in senso favorevole ai reati non
politici sarebbe priva di ragionevole fondamento in un regime basato
sui principi della democrazia e della libertà di perseguire
collettivamente fini non vietati ai singoli dalla legge penale e per
conseguenza violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza.
In particolare, la pubblica istigazione ai militari a disobbedire
alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina
militare o altri doveri inerenti al proprio stato (art. 266 cod. pen.)
è punita con una pena superiore nel minimo ed uguale nel massimo
rispetto alla generica pubblica istigazione a commettere uno o più
delitti, eventualmente anche fra quelli maggiormente ripugnanti alla
coscienza sociale (art. 414 cod. pen.); la promozione, Costituzione,
organizzazione di associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.) sono
punite più severamente delle analoghe attività relative a comuni
associazioni per delinquere (art. 416 cod. pen.); la propaganda per il
mutamento con metodi violenti dell'ordine costituito (art. 272 cod.
pen.) è punita allo stesso modo, od eventualmente applicandosi la
circostanza diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. in modo poco
differente, rispetto alla istigazione a commettere uno o più delitti
di qualsiasi, anche più intensa, gravità (art. 414, erroneamente
indicato come art. 415, cod. pen.); la associazione per commettere
delitti contro la personalità interna e quella internazionale dello
Stato puniti con pena detentiva (art. 305 cod. pen.) è valutata più
severamente della associazione per commettere delitti comuni,
eventualmente anche più gravi di quelli politici (art. 416 cod. pen.)
ed analoga disparità di trattamento sussiste per le rispettive e
maggiormente qualificate affinità di promozione, Costituzione ed
organizzazione; infine, per la pubblica istigazione a disobbedire alle
leggi di ordine pubblico ovvero all'odio fra le classi sociali (art.
415 cod. pen.) è comminata una pena edittale inferiore solo nel minimo
a quella stabilita per la più grave fattispecie di istigazione a
delinquere (art. 414 cod. pen.).
5. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale
dello Stato, con deduzioni depositate il 7 gennaio 1972, nelle quali
sostiene anzitutto che l'autorizzazione a procedere non costituisce
esercizio di (od ingerenza arbitraria in) una funzione giurisdizionale,
bensì condizione di procedibilità che assolve ad una esigenza di
garanzia politica in considerazione della qualità della persona offesa
dal reato o della particolare natura del bene giuridico leso. Ciò
premesso, non soltanto non sussisterebbe violazione dell'art. 102 della
Costituzione, ma nemmeno del principio di autonomia e di indipendenza
della Magistratura (art. 104 Cost.), posto che l'attribuzione di un
tale potere al Ministro di grazia e giustizia, anziché al Consiglio
superiore della magistratura, non contrasterebbe con la posizione
costituzionalmente sancita per quest'ultimo organo, cui competono non
la cura particolare di interessi dell'ordine giudiziario, come tali
distinti da quelli dello Stato, ma soltanto quelle funzioni
amministrative e giurisdizionali di cui lo Stato si riserva la
titolarità nel quadro della disciplina legislativa del pubblico
impiego giudiziario.
Per quanto concerne, poi, le altre questioni, l'Avvocatura dello
Stato rileva che la eterogeneità delle fattispecie criminose poste a
raffronto non ne consentirebbe una valutazione in termini di
legittimità costituzionale ex art. 3, essendo comunque rimesso alla
competenza esclusiva del legislatore ordinario di vagliare se esse
corrispondano o meno all'attuale stato della coscienza sociale ed allo
spirito informatore della Costituzione repubblicana.
Le conclusioni si precisano in una richiesta di declaratoria di
infondatezza di tutte le questioni sollevate.
6. - All'udienza la parte intervenuta ha insistito nelle
conclusioni già formulate. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le ordinanze del giudice istruttore
presso il tribunale di La Spezia, della Corte di assise di Roma e del
giudice istruttore presso il tribunale di Genova hanno ad oggetto
questioni identiche o connesse e possono perciò essere decisi
congiuntamente con unica sentenza.
2. - Logicamente preliminare è la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata
dal giudice istruttore del tribunale di Genova con riguardo
all'istituto dell'autorizzazione a procedere in quanto contrastante, di
per sé, con l'art. 102 della Costituzione: alla quale strettamente si
collega poi, nella stessa ordinanza, l'ulteriore questione, sollevata
anche - come questione autonoma - dalla Corte d'assise di Roma e dal
giudice istruttore del tribunale di La Spezia, e concernente l'asserita
illegittimità della menzionata disposizione del codice nella parte in
cui conferisce il potere autorizzativo in oggetto, per i reati di
vilipendio dell'ordine giudiziario, al Ministro per la giustizia
anziché al Consiglio superiore della magistratura, deducendosi, sotto
questo particolare aspetto, violazione dell'art. 3 e delle
disposizioni del titolo IV, sezione I, della parte seconda della
Costituzione. ed in particolare dell'art. 104, primo comma.
3. - In ordine alla prima questione, che investe in termini
generali l'istituto della autorizzazione a procedere, non può che
essere confermata la precedente giurisprudenza di questa Corte,
formatasi anche con specifico e puntuale riguardo allo stesso art. 102
Cost., che viene ora nuovamente invocato quale norma parametro (sent.
n. 17 del 1973).
Nel senso, precisamente, che l'attività esplicata dal Ministro per
la giustizia dando o negando l'autorizzazione a procedere non è in
alcun modo assimilabile alla funzione giurisdizionale né incide sul
libero e indipendente esercizio di questa da parte del giudice. E
poiché non sono addotti profili nuovi e non si ravvisano ragioni che
possano indurre a mutare avviso in proposito, la questione dev'essere
dichiarata manifestamente infondata.
4. - Passando ora all'ultima, più circoscritta e particolare
questione concernente il terzo comma dell'art. 313 cod. pen.,
limitatamente alla parte in cui, con riferimento all'ipotesi di
procedimenti per vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce il
potere autorizzativo al Ministro per la giustizia anziché al Consiglio
superiore della magistratura, per contrasto con l'art. 104, primo
comma, Cost., è da osservare anzitutto che, nella misura in cui questa
disposizione costituzionale ha significato confermativo del principio
della indipendenza garantita a tutti i magistrati nell'esercizio delle
loro funzioni anche tale questione ha già trovato soluzione nella
precedente giurisprudenza della Corte (sent. n. 22 del 1959,
esplicitamente ribadita, sul punto, dalla successiva sentenza n. 91 del
1971). Se, infatti, l'autorizzazione a procedere non menoma
l'indipendenza del singolo giudice nell'atto del giudicare e pertanto
non incide sulla autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario
complessivamente riguardato, non c'è motivo per giungere a diversa
conclusione quando detta autorizzazione sia richiesta per procedere
contro chi sia imputato del reato di vilipendio dello stesso ordine
giudiziario.
Ma i termini della questione, così come viene ora prospettata,
sono più complessi.
Da un lato, infatti, il principio del primo comma dell'art. 104,
specie se sistematicamente inquadrato nel contesto delle altre
disposizioni della sezione I del titolo IV, alle quali non per nulla
globalmente si richiamano le ordinanze, non si esaurisce in una mera
ripetizione del principio dell'indipendenza dei giudici di cui all'art.
101, secondo comma (pur comprendente anche questo aspetto); d'altro
lato, se ben si guarda, l'impostazione comune a tutte le ordinanze si
basa sulla premessa di una identità di ratio tra il caso del
vilipendio della Corte costituzionale, deciso con la sentenza n. 15 del
1969, ed il caso dell'autorizzazione per vilipendio dell'ordine
giudiziario.
Non tanto viene, allora, in considerazione l'indipendenza del
giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, che, del resto, dev'essere
assicurata dalla legge anche ai giudici speciali, come risulta
dall'art. 108, secondo comma, Cost., sebbene a questi non si estendano
affatto le attribuzioni del Consiglio superiore, quanto piuttosto la
"posizione" che all'ordine giudiziario, nel suo duplice aspetto di
complesso di uffici e di ordo personarum, risulta costituzionalmente
garantita yyrso la menzione della sua "autonomia", cui allude,
distintamente dalla indipendenza ma in stretta connessione con questa,
la dizione letterale dell'art. 104, primo comma. La parola è qui usata
in senso generico e non tecnico, a indicare la disciplina diversificata
che la Costituzione riserva, e vuole sia riservata, per quanto attiene
allo stato giuridico dei magistrati dell'ordine giudiziario, sia
garantendo loro direttamente l'inamovibilità, nei sensi e alle
condizioni di cui all'art. 107, comma primo, sia sottraendoli, anche
per quel che concerne tutte le vicende del predetto stato, ad ogni
dipendenza da organi del potere esecutivo. Strumento essenziale di
siffatta autonomia, e quindi della stessa indipendenza dei magistrati
nell'esercizio delle loro funzioni, che essa è istituzionalmente
rivolta a rafforzare, sono le competenze attribuite al Consiglio
superiore dagli artt. 105, 106 e 107 Cost., nelle quali deve rientrare
ogni provvedimento che direttamente o indirettamente possa menomarla.
5. - Ciò premesso, è da soggiungere che la posizione dell'ordine
giudiziario nel sistema è tuttavia diversa da quella della Corte
costituzionale, qual'è stata precisata nella menzionata sentenza n. 15
del 1969, e non sussiste perciò quell'identità di ratio che, secondo
l'assunto delle ordinanze, dovrebbe condurre a identiche conclusioni
quanto alla spettanza del potere di concedere l'autorizzazione a
procedere, puramente e semplicemente sostituendosi alla Corte,
immediatamente offesa dal reato, cui si riferiva l'anzidetta sentenza,
il Consiglio superiore della magistratura, allorché il vilipendiosia
invece diretto contro l'ordine giudiziario.
Per prima cosa, è da dire che, a differenza dalla Corte
costituzionale (e dalle Camere), l'ordine giudiziario non è un
collegio, né comunque un organo singolo, anche se complesso, idoneo a
porsi come titolare di un interesse pubblico differenziato e
specializzato, ad un tempo leso dal vilipendio e suscettibile di
ricevere un danno maggiore della stessa offesa dallo svolgimento di un
processo a carico dei responsabili del reato. Nelle ipotesi delle
Assemblee legislative e della Corte costituzionale, invece, vi ha
perfetta e piena coincidenza tra l'organo al quale l'offesa è rivolta
e l'organo al quale spetta - a maggior tutela della propria
indipendenza, anche colta nelle sue manifestazioni esteriori - la
valutazione dell'opportunità politica di consentire o meno il
proseguimento dell'azione penale.
Né può affermarsi, come si assume, che il Consiglio superiore
rappresenti, in senso tecnico, l'ordine giudiziario, di guisa che,
attraverso di esso, se ne realizzi immediatamente il cosiddetto
autogoverno (espressione, anche questa, da accogliersi piuttosto in
senso figurato che in una rigorosa accezione giuridica): con la
conseguenza che, esercitando il potere autorizzativo in questione, esso
verrebbe ad agire in luogo, per conto ed in nome dell'ordine
giudiziario medesimo. La composizione mista dell'organo, solo in parte
- anche se prevalente - formato mediante elezione da parte dei
magistrati, e per altra parte, invece, da membri eletti dal Parlamento
(tra i quali dev'essere scelto il Vicepresidente), oltre che da membri
di diritto, tra cui il Capo dello Stato, che lo presiede, si oppone
chiaramente ad una simile raffigurazione.
Al più - e questa stessa definizione, com'è noto, è controversa
in dottrina - potrebbe parlarsi di organo a composizione parzialmente
rappresentativa; ma è certo comunque, ed è argomento decisivo, che la
presenza nel Consiglio di membri non tratti dall'ordine giudiziario e
la particolare disciplina costituzionalmente dettata quanto alla
presidenza di esso rispondono all'esigenza (che fu avvertita dai
costituenti) di evitare che l'ordine giudiziario abbia a porsi come un
corpo separato. Sono stati predisposti, perciò, accorgimenti idonei ad
attuarne e mantenerne una costante saldatura con l'apparato unitario
dello Stato, pur senza intaccarne le proclamate e garantite autonomia e
indipendenza.
A questo medesimo fine sono rivolte le disposizioni del testo
costituzionale e della legge di attuazione del 24 marzo 1958, n. 195,
che stabiliscono gli opportuni raccordi tra Consiglio superiore e
Ministro per la giustizia, il quale ultimo rimane l'unico organo
politicamente responsabile davanti al Parlamento, secondo i principi,
di quanto attiene all'organizzazione della giustizia ed al suo
funzionamento (sent. n. 168 del 1963).
Ed infatti, in forza dell'art. 107, secondo comma, Cost., spetta al
Ministro la facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti
dei magistrati (facoltà che la legge del 1958 ha esteso anche al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella sua qualità
di pubblico ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio
superiore); ciò che giustifica, come ebbe a ritenere questa Corte con
la citata sentenza n. 168 del 1963, che alle ulteriori attribuzioni
demandate allo stesso Ministro dal successivo art. 110, concernenti
"l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia", non possa darsi un'interpretazione restrittiva, dovendovisi
includere "sia l'organizzazione degli uffici nella loro efficienza
numerica, con l'assegnazione dei magistrati in base alle piante
organiche, sia il funzionamento dei medesimi in relazione all'attività
e al comportamento dei magistrati che vi sono addetti".
In forza poi della citata legge del 1958, spetta altresì al
Ministro - non illegittimamente, stando a quanto deciso in detta
sentenza - la facoltà di richiedere al Consiglio, e senza intaccarne
l'autonoma iniziativa nelle materie di sua competenza, di deliberare in
ordine ai provvedimenti di cui all'art. 10 n. 1 (assunzioni,
assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni, e
quanto altro inerisce allo stato dei magistrati). Spetta inoltre al
Ministro di dare esecuzione, in generale, alle deliberazioni del
Consiglio, le quali - a norma dell'art. 17 della legge più volte
ricordata, ed eccezion fatta per le decisioni della sezione
disciplinare - prendono la forma di decreti del Presidente della
Repubblica o di decreti ministeriali: soggetti, gli uni come gli altri,
al controllo preventivo della Corte dei conti e ad eventuale ricorso al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Anche qui, non
illegittimamente, come ebbe a giudicare questa Corte con la sentenza
più volte richiamata, non essendo la magistratura "avulsa
dall'ordinamento generale dello Stato" ed avendo tali provvedimenti
"carattere sostanzialmente amministrativo" (si veda anche la successiva
sentenza n. 44 del 1968).
6. - Da quanto fin qui detto, risulta, dunque, confermata l'assenza
di vere analogie strutturali tra ordine giudiziario e Corte
costituzionale, come pure l'impossibilità di supplirvi ricorrendo al
concetto di una integrale rappresentanza di quello da parte del
Consiglio superiore.
Ma anche sotto molteplici altri aspetti, a taluno dei quali si è
già accennato di passaggio, la posizione costituzionale dell'ordine
giudiziario differisce da quella della Corte (e delle Camere, cui
questa - sotto il profilo che qui interessa è da assimilare). Per la
Corte, nessuna ingerenza, diretta o indiretta, è riconosciuta (né
sarebbe ammissibile) ad alcun altro organo, sia per quel che ne
concerne il funzionamento sia per quel che più strettamente attiene
allo status dei suoi componenti. Tutte le sue deliberazioni sono
sottratte assolutamente a qualsiasi forma di controllo e di
impugnativa. Ad essa è conferita la più larga autonomia regolamentare
e finanziaria; esclusivamente di fronte ad essa può verificarsi una
responsabilità dei giudici nell'ipotesi dell'art. 3 della legge
costituzionale n. 1 del 1948 (in relazione all'art. 7 della legge cost.
n. 1 del 1953). E spetta soltanto alla Corte deliberare sulla rimozione
dei giudici per sopravvenuta incapacità fisica o civile nonché
deliberarne la decadenza dalla carica, ove ricorra il caso di cui
all'art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1953.
Ai giudici costituzionali, inoltre, si estendono, in forza dello
specifico ed espresso rinvio fatto dall'art. 3 della legge
costituzionale n. 1 del 1948 all'art. 68 Cost., le immunità proprie
dei membri del Parlamento. A proposito delle quali, non è fuori luogo
rammentare che tra gli argomenti che indussero questa Corte, nella
sentenza n. 15 del 1969, a ritenere che il potere di dare
l'autorizzazione a procedere contro i responsabili di vilipendio della
Corte doveva appartenere alla medesima, considerevole rilievo ebbe
quello tratto dalla sostanziale affinità tra le valutazioni politiche
cui tale autorizzazione è, per sua natura, subordinata con quelle che
la Corte è chiamata ad operare allorché si tratti di dare o negare
l'autorizzazione a procedere nei confronti dei suoi membri, a carico
dei quali sia aperto o stia per aprirsi un procedimento penale.
Siffatto complesso di guarentigie, che non trovano riscontro alcuno
in quelle dell'ordine giudiziario, si ricollega alle supreme funzioni
di tutela della legalità costituzionale, ad ogni livello, che la Corte
è chiamata ad assolvere, ed alle quali la sent. n. 15 del 1969 ebbe a
fare espresso riferimento.
7. - Non c'è nulla, dunque, nella posizione costituzionale
dell'ordine giudiziario e nel modo in cui sono regolati i suoi rapporti
con il Consiglio superiore, che imponga una deroga al principio
generale, secondo cui il Ministro per la giustizia è l'organo
tecnicamente qualificato e politicamente idoneo a presiedere alle
relazioni tra il Governo e l'Amministrazione della giustizia,
esplicando a tal fine il potere di dare o rifiutare le autorizzazioni a
procedere, nonché di fare istanza e richiesta di procedimento nei casi
previsti dalla legge.
Nulla vieta d'altronde che, con riferimento all'ipotesi di
vilipendio dell'ordine giudiziario, lo stesso Ministro possa, nella sua
prudente discrezionalità, richiedere, ove lo reputi necessario in
particolari casi, un parere del Consiglio superiore (non vincolante) a
norma dell'art. 10, penultimo comma, della legge del 1958.
8. - La questione non è fondata neppure sotto il profilo di
violazione dell'art. 3, per la pretesa disparità di trattamento tra
coloro che siano imputati di vilipendio dell'ordine giudiziario e
coloro che siano imputati del medesimo reato nei confronti, invece,
delle Camere e della Corte costituzionale.
Giuridicamente diverse sono, infatti, le situazioni che vengono
prospettate nell'ordinanza del giudice istruttore di La Spezia, così
come diversa è la situazione di chi sia imputato di un reato per il
quale sia necessaria l'autorizzazione a procedere e quella di chi sia
imputato di un qualsiasi altro reato, per il quale debba procedersi
d'ufficio.
E poiché, d'altro canto, come affermato nella sentenza n. 17 del
1973, in precedenza ricordata, non sussiste un diritto o anche solo un
interesse legittimo di chi sia indiziato di reato ad essere o a non
essere sottoposto a procedimento penale, nessun contrasto con il
principio di eguaglianza è ravvisabile nell'attribuzione all'uno o
all'altro organo del potere autorizzativo in oggetto.
9. - L'ordinanza del giudice istruttore di Genova solleva altresì
questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3
Cost., di una serie di disposizioni del codice penale che puniscono
determinati reati, in largo senso politici, più severamente o con la
medesima pena di reati comuni, analoghi ed anche - ad avviso del
giudicante - più gravi.
Si tratta, precisamente, dell'art. 266 (istigazione di militari a
disobbedire alle leggi), dell'art. 270 (associazioni sovversive),
dell'art. 272 (propaganda ed apologia sovversive), dell'art. 305 in
relazione all'art. 302 (cospirazione politica mediante associazione) e
dell'art. 415 (istigazione a disobbedire alle leggi): che l'ordinanza
mette a raffronto con gli artt. 414 (erroneamente indicato come art.
415) e 416, relativi, rispettivamente, all'istigazione a delinquere ed
all'associazione per delinquere in genere.
Anche questa terza questione non è fondata perché, come ha
ritenuto la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 45 del
1967, n. 109 del 1968, n. 45 del 1970, n. 22 del 1971 ecc.), la
valutazione in ordine alla congruenza delle pene edittali alle singole
fattispecie di reato è di natura essenzialmente politica ed
appartiene, come tale, alla discrezionalità del legislatore, non
sindacabile in questa se de se non nell'ipotesi di manifesta
irragionevolezza. E, nel caso che forma oggetto del presente giudizio,
detto limite non risulta oltrepassato.
Infatti, fermo rimanendo - coerentemente con quanto ora osservato -
che resta riservato al legislatore ogni eventuale adeguamento delle
previsioni incriminatrici e delle corrispondenti sanzioni alle esigenze
attuali, non può negarsi che le figure di reato cui si riferisce
l'ordinanza tendono alla protezione di beni e valori essenziali alla
pacifica convivenza associata e all'ordinato funzionamento del sistema
costituzionale.
Tali sono certamente l'esclusione di qualsiasi forma di violenza e
di anacronistica cospirazione nella lotta politica, il rispetto delle
leggi e la lealtà nei confronti delle istituzioni democratiche (ciò
che non esclude, ovviamente, la critica e le eventuali iniziative
dirette a riformarle con le procedure costituzionalmente previste), la
saldezza anche morale delle forze armate (sent. n. 16 del 1973).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 102 della Costituzione,
dall'ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Genova;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in
cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il
reato di vilipendio dell'ordine giudiziario al Ministro per la
giustizia anziché al Consiglio superiore della magistratura,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione, dalle
ordinanze dei giudici istruttori presso i tribunali di La Spezia e di
Genova e della Corte di assise di Roma;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del giudice
istruttore presso il tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte