Art. 311 c.p. — Circostanza diminuente: lieve entita' del fatto
Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva