Art. 316-bis c.p. — Malversazione di erogazioni pubbliche
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((Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a fovorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attivita' di pubblico intresse, non li destina alle predette finalita', e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni)).
Testo vigente dal 12 maggio 1990 al 17 marzo 1992 · versione 124 su Normattiva