Art. 318 c.p. — Corruzione per l'esercizio della funzione
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[1]Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro o altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.
[2]Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino a un anno e della multa fino a lire tremila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990 · versione 0 su Normattiva