Art. 318 c.p. — Corruzione per l'esercizio della funzione
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Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione ((da uno a sei anni)).
Testo vigente dal 14 giugno 2015 al 19 novembre 2017 · versione 265 su Normattiva