Art. 32-quater c.p. — Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione
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((Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione)).
Testo vigente dal 7 aprile 1990 al 20 settembre 1993 · versione 122 su Normattiva