Reati tributari - Confisca - Confisca obbligatoria cd. "per equivalente" di beni di cui il reo abbia la disponibilità stabilita con la legge n. 244/2007 - Applicabilità della misura anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della predetta legge - Lamentata violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322- ter del codice penale e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., nella parte in cui essi prevedono la confisca obbligatoria cosiddetta "per equivalente" di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge. Invero il giudice a quo muove da un erroneo presupposto interpretativo posto che la Corte di cassazione ha affermato che la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive. A tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i princípi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente. - In relazione all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione citato, v., ex multis , Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008.
sentenza 97/2009massima n. 33294 Riguarda ancheart. 200 Codice penaleart. 1 legge 244/2007
Reati tributari - Confisca "per equivalente" stabilita con legge n. 244/2007- Applicabilità della misura e, correlativamente, del sequestro preventivo, anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della predetta legge - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento, in riferimento ai reati non tributari indicati dalla legge n. 300/2000, commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, per i quali la suddetta confisca e' esclusa - Lamentata violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Cedu - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322- ter del codice penale, dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui essi prevedono la confisca obbligatoria e, correlativamente, il sequestro preventivo, per un valore corrispondente a quello del profitto, per i reati tributari commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 244/2007. Invero, il giudice a quo muove da un erroneo presupposto interpretativo perché, come la Corte ha già rilevato, l'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 - con il quale la disciplina della confisca "per equivalente" di cui all'art. 322- ter cod. pen. è stata estesa ai reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10- bis , 10- ter e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 - non opera retroattivamente. Invero, la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive. A tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente. In senso analogo, v., citata, ordinanza n. 97/2009. In relazione all'indirizzo della C.E.D.U. citato, v. sentenza n. 307°/1995, Welch v. Regno Unito. In relazione all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, riguarda solo la diversa ipotesi di misure di sicurezza prive del carattere di afflittività peculiare della confisca per equivalente, v., citate, ex multis , Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008.